COMPRAVENDITA. Cass. civ., sez. II, sentenza 5 ottobre 2017, n. 23252

Pubblicato da il 20 ottobre, 2017

Il contenuto del contratto definitivo prevale sul contenuto del preliminare, tuttavia, quest’ultimo può essere utilizzato in astratto per indagare e comprendere la comune intenzione delle parti. E difatti, qualora occorra determinare ed integrare la volontà delle parti espressa nel contratto, l’interprete potrà considerare anche una scrittura sottoscritta dalle parti valevole come controdichiarazione.

Nel caso di specie, in un contratto preliminare di vendita immobiliare era stato indicato un prezzo, mentre dal contratto definitivo emergeva un valore nettamente inferiore, contestualmente alla stipula del definito le parti avevano sottoscritto un ulteriore accordo con il quale dichiaravano che, in mancanza di alcune rifiniture, doveva essere versato un corrispettivo di importo inferiore rispetto a quello convenuto effettivamente.

Ebbene, secondo la citata Cassazione, per determinare il prezzo effettivo è possibile considerare anche documenti differenti dal contratto definitivo, dai quali emerga una diversa regolamentazione delle modalità di pagamento del prezzo concordato.