TABELLE MILLESIMALI. COME REDIGERLE

Pubblicato da il 10 novembre, 2017

Ai fini della redazione delle tabelle millesimali di un condominio, il valore di ogni piano o porzione di piano va determinato prendendo in considerazione sia gli elementi intrinseci dei singoli immobili oggetto di proprietà esclusiva (quali l’estensione), sia gli elementi estrinseci (quali l’esposizione), nonché le eventuali pertinenze delle proprietà esclusive (tra le quali rientrano i giardini in proprietà esclusiva di singoli condomini), in quanto consentono un migliore godimento dei singoli appartamenti al cui servizio ed ornamento sono destinati in modo durevole, determinando un accrescimento del valore patrimoniale dell’immobile.

Si osservi inoltre che, ai sensi dell’articolo 68 disp.att. cod.civ., ove non sia precisato nel titolo (ai sensi dell’articolo 1118, comma primo, cod.civ.: il «diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene»), il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio ed i valori indicati nelle tabelle millesimali possono essere rettificati o modificati all’unanimità.

È prevista la possibilità di rettificare o modificare i valori espressi nelle tabelle millesimali, anche nell’interesse di un solo condomino, a maggioranza (determinata ai sensi dell’articolo 1136, comma secondo, cod.civ.):
1) quando risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate condizioni di una parte dell’edificio, in conseguenza di sopraelevazione, di incremento di superfici o di incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino.
Cass. civ. 11 settembre 2017 n. 21043