LOCAZIONE COMMERCIALE CANONE A “SCALETTA” LEGITTIMO

Pubblicato da il 28 dicembre, 2017

«Alla stregua del principio generale della libera determinazione convenzionale del canone locativo per gli immobili destinati a uso abitativo, deve ritenersi legittima la previsione di un canone crescente per frazioni successive di tempo nell’arco del rapporto, purché il criterio della sua progressiva variazione in aumento sia obiettivamente prestabilito, al momento della stipula del contratto, e non risulti – dal testo del contratto medesimo o da elementi extratestuali della cui allegazione è onerato chi invoca la nullità della clausola – che le parti abbiano in realtà perseguito surrettiziamente lo scopo di neutralizzare soltanto gli effetti della svalutazione monetaria, eludendo i limiti quantitativi previsti dall’articolo della legge 392/1978, così incorrendo nella sanzione di nullità prevista dal successivo articolo 79, comma 1°, della stessa legge». Con questo principio di diritto la Suprema Corte (sentenza n. 15248 del 21.06.2017) ha così ritenuto pienamente legittimo l’inserimento nel contratto di locazione della clausola con la quale si predetermina un canone a scaletta.