Sentenza commentata: Corte di Cassazione, Prima sezione civile, ordinanza n. 32910 del 17 dicembre 2025.
IL CASO
Con l’ordinanza n. 32910 del 17 dicembre 2025, la Prima sezione civile della Corte di Cassazione è tornata su un tema molto rilevante nei rapporti economici successivi al divorzio: il diritto dell’ex coniuge titolare di assegno divorzile a ottenere una quota del trattamento di fine rapporto, ai sensi dell’art. 12-bis della legge n. 898 del 1970.
La vicenda nasceva da un giudizio di divorzio nel quale era stato riconosciuto un assegno divorzile in favore dell’ex moglie. I giudici di merito avevano inoltre riconosciuto alla stessa una quota del trattamento di fine servizio maturato dall’ex marito. Quest’ultimo ha proposto ricorso per cassazione, contestando sia i presupposti dell’assegno sia il conseguente diritto alla quota del TFR.
LA QUESTIONE GIURIDICA
Il punto centrale riguardava il rapporto tra la funzione dell’assegno divorzile e il diritto alla quota del TFR. In particolare, ci si chiedeva se tale diritto potesse essere negato quando l’assegno fosse stato riconosciuto prevalentemente per ragioni assistenziali, e non per finalità compensativo-perequative.
La questione ha rilievo pratico. L’art. 12-bis della legge sul divorzio prevede che il coniuge nei cui confronti sia stato riconosciuto un assegno divorzile, se non passato a nuove nozze, abbia diritto a una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge, per la parte maturata durante il matrimonio.
LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato il principio secondo cui il diritto alla quota del TFR non può essere escluso solo perché l’assegno divorzile sia stato attribuito in funzione assistenziale.
Secondo la Corte, la norma collega il diritto alla quota del TFR alla titolarità dell’assegno divorzile. Non è quindi possibile introdurre, in via interpretativa, una distinzione ulteriore fondata sulla funzione concretamente assunta dall’assegno nel singolo caso.
La Cassazione valorizza inoltre la finalità solidaristica della disposizione. Il TFR rappresenta un’entità economica maturata anche durante il matrimonio e, in presenza dei presupposti di legge, può rilevare a favore del coniuge economicamente più debole.
PERCHE’ LA DECISIONE E’ IMPORTANTE
L’ordinanza è significativa perché evita una lettura restrittiva dell’art. 12-bis. Se il diritto alla quota del TFR dipendesse non solo dall’esistenza dell’assegno divorzile, ma anche dalla specifica funzione attribuita a quell’assegno, il risultato sarebbe una maggiore incertezza nei giudizi di divorzio.
La decisione conferma invece un criterio più lineare: occorre verificare la titolarità dell’assegno divorzile e gli altri presupposti previsti dalla legge, senza trasformare la natura assistenziale dell’assegno in una ragione automatica di esclusione della quota del TFR.
CONSEGUENZE PRATICHE
Per chi affronta una separazione o un divorzio, la decisione ricorda l’importanza di valutare con attenzione tutti i profili patrimoniali successivi alla cessazione del matrimonio. L’assegno divorzile, infatti, può incidere anche su diritti economici ulteriori, come la quota del trattamento di fine rapporto maturato dall’altro coniuge.
Per il coniuge obbligato, la sentenza evidenzia che la contestazione della quota del TFR non può fondarsi soltanto sull’argomento secondo cui l’assegno avrebbe natura assistenziale. Per il coniuge beneficiario, invece, conferma la necessità di verificare tempestivamente l’esistenza del TFR e il periodo di maturazione riferibile alla durata del matrimonio.
CONCLUSIONI
La Cassazione, con l’ordinanza n. 32910/2025, ribadisce una lettura dell’art. 12-bis della legge sul divorzio coerente con la funzione solidaristica della disciplina. La titolarità dell’assegno divorzile resta il dato centrale per valutare il diritto alla quota del TFR, ferma la necessità di accertare tutti gli altri presupposti previsti dalla legge.
Il tema conferma quanto, nei giudizi di famiglia, sia essenziale una valutazione complessiva e preventiva delle conseguenze economiche del divorzio, anche con riferimento a somme che possono essere percepite dall’altro coniuge in un momento successivo.
n.b. Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e non sostituisce la consulenza legale sul caso concreto.
FONTI
Corte di Cassazione, Prima sezione civile, ordinanza n. 32910 del 17 dicembre 2025.
Scheda ufficiale della Corte di Cassazione, Dettaglio Ordinanza civile, data inserimento 18 dicembre 2025.
Art. 12-bis legge 1 dicembre 1970, n. 898.