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ASCENSORE IN CONDOMINIO: QUANDO IL DIRITTO ALL’ACCESSIBILITÀ PREVALE SUL DECORO ARCHITETTONICO

Posted byAvv. Filippo Barbàra

L’installazione di un ascensore in un edificio condominiale rappresenta spesso uno dei temi più delicati e conflittuali della vita condominiale. Da un lato vi è l’esigenza di garantire l’accessibilità dell’edificio e di eliminare le barriere architettoniche; dall’altro vengono frequentemente sollevate obiezioni legate al decoro architettonico, alla riduzione degli spazi comuni o a presunti problemi strutturali.

Negli ultimi anni la giurisprudenza ha progressivamente consolidato un orientamento favorevole alla realizzazione degli interventi diretti a consentire la mobilità delle persone anziane o con disabilità, riconoscendo che il principio di solidarietà sociale e la tutela della persona devono prevalere rispetto a mere esigenze estetiche o a sacrifici limitati imposti agli altri condomini.

Il diritto all’eliminazione delle barriere architettoniche

La normativa italiana attribuisce particolare rilevanza agli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche.

L’installazione di un ascensore non costituisce soltanto un miglioramento dell’edificio, ma rappresenta spesso uno strumento indispensabile per consentire alle persone con ridotta capacità motoria di accedere alla propria abitazione in condizioni di dignità e autonomia.

Per tale ragione, le opere dirette all’abbattimento delle barriere architettoniche beneficiano di una disciplina agevolata e di una tutela rafforzata, sia sul piano normativo che giurisprudenziale.

Il decoro architettonico non è un ostacolo assoluto

Una delle contestazioni più frequenti riguarda il presunto pregiudizio arrecato al decoro architettonico dell’edificio.

La giurisprudenza ha chiarito che non ogni modifica dell’aspetto originario del fabbricato costituisce una lesione del decoro tale da impedire la realizzazione dell’opera.

Occorre infatti valutare concretamente:

  • l’entità della modifica;
  • l’effettiva incidenza sull’estetica complessiva dell’edificio;
  • l’utilità perseguita dall’intervento;
  • il bilanciamento tra gli interessi coinvolti.

Quando l’opera è destinata a consentire l’accesso all’abitazione di una persona con disabilità o con gravi difficoltà motorie, il sacrificio imposto agli altri condomini deve essere particolarmente significativo per poter giustificare il diniego.

La riduzione degli spazi comuni

Un’altra obiezione frequentemente avanzata riguarda la diminuzione della larghezza delle scale o di altri spazi comuni.

Anche sotto questo profilo i giudici hanno più volte affermato che la semplice riduzione della comodità d’uso non è sufficiente a rendere illegittima l’opera.

Per impedire l’installazione dell’ascensore è necessario dimostrare che l’intervento renda impossibile o estremamente difficoltoso l’utilizzo delle parti comuni da parte degli altri condomini.

Diversamente, il modesto sacrificio imposto alla collettività condominiale deve ritenersi tollerabile alla luce della rilevanza dell’interesse perseguito.

Le contestazioni strutturali

Non di rado i condomini contrari all’intervento richiamano vecchie problematiche statiche dell’edificio o generiche preoccupazioni circa la sicurezza della struttura.

Tali contestazioni, tuttavia, non possono fondarsi su mere supposizioni o timori astratti.

Eventuali rischi devono essere dimostrati attraverso concrete evidenze tecniche e valutazioni specialistiche aggiornate.

In assenza di una reale incompatibilità strutturale, il semplice richiamo a problematiche risalenti nel tempo non può giustificare il blocco dell’opera.

Il principio di solidarietà condominiale

Le più recenti pronunce confermano una tendenza ormai consolidata: il condominio non può trasformarsi in uno strumento di esclusione delle persone più fragili.

La proprietà individuale e l’interesse collettivo devono essere interpretati alla luce dei principi costituzionali di solidarietà, uguaglianza e tutela della persona.

Per questo motivo, quando l’installazione dell’ascensore rappresenta l’unico mezzo ragionevolmente idoneo a garantire l’accessibilità dell’abitazione, le esigenze di carattere estetico o i limitati disagi arrecati agli altri condomini tendono a recedere rispetto al diritto della persona a vivere pienamente la propria casa.

Conclusioni

Ogni caso deve essere valutato nella sua specificità, ma il quadro normativo e giurisprudenziale appare oggi chiaramente orientato a favorire la realizzazione degli interventi destinati all’eliminazione delle barriere architettoniche.

Il condominio può certamente opporsi a opere che compromettano la stabilità dell’edificio, rendano inutilizzabili le parti comuni o determinino un grave pregiudizio al decoro architettonico. Tuttavia, il dissenso non può fondarsi su motivazioni generiche o su una concezione meramente conservativa dell’edificio.

L’accessibilità rappresenta un valore giuridico e sociale di primaria importanza, destinato sempre più spesso a prevalere su interessi di carattere secondario.

Il presente contributo ha finalità esclusivamente informativa e non sostituisce la consulenza legale sul caso concreto.

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