CARTELLE ESATTORIALI NULLE SENZA IL DEPOSITO DEGLI ORIGINALI DELLE RELATE DI NOTIFICA

Pubblicato da il 1 dicembre, 2017

E’ nulla la notifica delle cartelle esattoriali dell’Agente della Riscossione senza il deposito in giudizio degli originali delle relate.

E’ questo il principio espresso da una recente sentenza della commissione tributaria Provinciale di Lucca n. 260/2017 sul solco delle pronunce della Cassazione n. 5077/2017 e n. 4801/2017.Nella sostanza, in caso di “formale” disconoscimento delle fotocopie delle relate di notifica depositate in giudizio dall’Agente di riscossione grava sull’ Agente stesso l’incombente processuale di versare in atti gli originali delle contestate relate.In difetto, risulta non dimostrata la corretta notifica dei provvedimenti esattivi e pertanto il debito erariale “imputabile” a carico del contribuente deve essere annullato e ciò in ragione del più ampio principio espresso dalla cassazione 5077/2017 secondo la quale:“la copia fotostatica non autenticata si ha per riconosciuta […] ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero nella prima risposta successiva alla sua produzione, mentre il disconoscimento onera la parte alla produzione dell’originale.