CARTELLE ESATTORIALI

Pubblicato da il 1 dicembre, 2017

Quali sono i termini per fare ricorso avverso una cartella esattoriale?

I termini per il ricorso variano a seconda del tributo in oggetto, come anche il termine entro il quale la cartella è stata notificata.

I possibili vizi di una cartella di pagamento

I vizi che generalmente riguardano la cartella di pagamento possono essere di merito, ossia, insussistenza parziale o totale del tributo, oggetto della pretesa della cartella di pagamento o di forma, ossia, il mancato rispetto ed applicazione delle regole e della procedure imposte a norma di legge in materia di riscossione. Quest’ultimi solitamente riguardano: la notifica dell’atto, la mancata motivazione dell’atto, la mancata indicazione o sottoscrizione del responsabile del procedimento, i termini di decadenza e di prescrizione, l’applicazione di interessi oltre soglia, la mancata notificazione degli atti prodromici ovvero degli atti antecedenti alla notifica della cartella stessa.

Individuazione dei vizi formali in una cartella esattoriale Equitalia

I vizi formali di una cartella esattoriale possono essere molteplici. In particolare, lo Studio verifica la presenza dei seguenti vizi formali:

  • difetto di notifica della cartella di pagamento;
  • mancata indicazione del responsabile del procedimento o mancata sottoscrizione della cartella;
  • prescrizione e/o decadenza del diritto alla riscossione;
  • omessa notifica degli atti presupposti;
  • mancato invio dell’avviso bonario;
  • illegittima applicazione della maggiorazioni da ritardato pagamento;
  • applicazione di tassi usurari.
  • verifica tassi sui piani di rateizzazione
  • verifica legittimità del fermo
  • verifica legittimità iscrizione ipotecaria
  • verifica legittimità pignoramenti e/o procedure esecutive

La notifica della cartella esattoriale

La cartella esattoriale solitamente viene notificata dagli ufficiali della riscossione o altri soggetti incaricati dal concessionario, oppure tramite il servizio postale, in busta chiusa spedita per raccomandata a/r.
L’iter di notificazione viene espressamente disciplinato dalla legge, per cui, in difetto di osservanza, la cartella può essere dichiarata nulla e/o inesistente.

La mancata motivazione dell’atto

Tutti gli atti tributari devono essere adeguatamente motivati e tra questi sicuramente è da annoverarsi anche la cartella di pagamento. In difetto di adeguata motivazione l’atto tributario è impugnabile dinanzi la competente autorità giudiziaria.

Rateizzazione di una cartella esattoriale

Cosa succede nel caso in cui la cartella Equitalia non contenga vizi formali? Quando la cartella è inattaccabile è comunque importante presentare un’istanza per la rateizzazione.

La mancata sottoscrizione e indicazione del responsabile del procedimento

Altro vizio di forma riguarda la mancata indicazione del responsabile del procedimento.  Anche in presenza di tale vizio può essere fatta dichiarare la nullità dell’atto.

Il termine di decadenza e quello di prescrizione.

Il termine di decadenza è il tempo massimo entro cui Equitalia deve notificare la cartella esattoriale al contribuente. Il termine di prescrizione, invece, è il tempo massimo entro cui, una volta notificata correttamente la cartella di pagamento, Equitalia deve riscuotere esecutivamente il proprio credito attraverso i mezzi di riscossione di cui è dotata quali, ad esempio, il pignoramento, il fermo o l’ipoteca.

I termini di decadenza e quelli di prescrizione variano a seconda del tipo di imposta iscritta a ruolo ed alla diversa tipologia di debito.

Applicazione degli interessi.

La giurisprudenza ritiene ormai nulli ed illegittimi gli atti che non contengono l’indicazione della base di calcolo degli interessi, ossia omettano di indicare, in modo dettagliato, le aliquote applicate per ciascuna annualità di mora, con conseguente illegittimità di “tutti gli atti che riportino solo la cifra globale degli interessi dovuti, senza indicare come si è arrivati a tale calcolo, non specificando le singole aliquote prese a base delle varie annualità”.  (Cfr. Cass. Civ. 21.03.2012 n. 4516);

Sulle procedure esecutive – fermi e pignoramenti.

La Cassazione, con sentenza depositata in data 11.03.2015, ha sancito l’obbligo, da parte del concessionario, di invio al contribuente, di un preavviso di trenta giorni, in difetto del quale ha previsto quindi, la nullità e l’improcedibilità di tutte le ipoteche, i fermi e i pignoramenti non anticipati, trenta giorni prima, da informazione ed invito per il contraddittorio.

Altro vizio di illegittimità e di nullità del pignoramento riguarda la mancata notifica della cartella esattoriale. In ogni caso è fatto obbligo, al concessionario, a seguito di contestazione del contribuente in merito alla mancata notifica della presupposta cartella di pagamento, produrre in giudizio gli atti a sostegno del pignoramento eseguito.