DENUNCIA DI SUCCESSIONE E PAGAMENTO IMPOSTE NON SONO ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’

Pubblicato da il 6 dicembre, 2017

La denuncia di successione e il pagamento della relativa imposta, con riferimento al valore del patrimonio relitto dichiarato nella predetta denuncia, non comportano accettazione tacita dell’eredità, trattandosi di adempimenti fiscali che, in quanto diretti a evitare l’applicazione di sanzioni, hanno solo scopo conservativo e rientrano, quindi, tra gli atti che il chiamato a succedere può compiere in base ai poteri conferitigli dall’articolo 460 del c.c; implicano, invece, accettazione tacita dell’eredità il ricorso alla Commissione tributaria contro l’avviso di accertamento del maggior valore notificato dall’amministrazione finanziaria e la successiva stipulazione di un concordato per la definizione della controversia perché questi atti, indipendentemente dalle specifiche intenzioni del chiamato all’eredità, non sono meramente conservativi ma tendono alla definitiva soluzione della questione fiscale.

Per il giudice di legittimità , sentenza n. 22017 del 31 ottobre 2016, l’accettazione tacita di eredità può desumersi soltanto dall’esplicazione di un’attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell’atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare, e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede, con la conseguenza che non possono essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell’accettazione, ex articolo 460 del c.c.

L’indagine relativa all’esistenza o meno di un comportamento qualificabile in termini di accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, va condotta dal giudice di merito caso per caso (in considerazione delle peculiarità di ogni singola fattispecie) e non è censurabile in sede di legittimità, purché la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o da errori di diritto.