DONAZIONE IN CONTO DI LEGITTIMA SOGGETTA A RIDUZIONE ANCHE SE C’E’ DISPENSA DA COLLAZIONE

Pubblicato da il 6 dicembre, 2017

È soggetta a riduzione, secondo i criteri indicati negli articoli 555 e 559 del c.c, la donazione fatta a un legittimario dal defunto a valere in conto di legittima e per l’eventuale esubero sulla disponibile, con dispensa da collazione, non implicando tale clausola una volontà del de cuius diretta ad attribuire alla stessa liberalità un effetto preminente rispetto alle altre in caso di esercizio dell’azione di reintegrazione da parte degli altri legittimari lesi, secondo quanto invece stabilito per le disposizioni testamentarie dall’articolo 558, comma 2, del c.c, e rimanendo, pertanto, il medesimo donatario esposto alla riduzione per l’eccedenza rispetto alla sua porzione legittima. Lo ha stabilito la Suprema corte, sezione II, con la sentenza 30 maggio 2017 n. 13660.

Dispensa dalla collazione e volontà di attribuire il donatum in conto di legittima – Per il giudice di legittimità la dispensa dalla collazione e la volontà del donante di attribuire il donatum in conto di legittima sono disposizioni tra loro del tutto conciliabili. La dispensa dalla collazione agisce nei rapporti tra coeredi, mentre cosa del tutto diversa è la dispensa dall’imputazione, la quale è destinata a operare nei confronti di altri legittimari e serve a spostare il limite che la legittima rappresenta per i poteri di disposizione del de cuius.

La dispensa dalla collazione è volta a esonerare il donatario dal conferimento del donatum, con l’effetto che la successione si svolge, e la determinazione delle quote di eredità si attua come se la donazione non fosse stata fatta e il bene, che ne fu l’oggetto, non fosse uscito dal patrimonio del de cuius a titolo liberale.

La dispensa dall’imputazione esige, tuttavia, un’apposita manifestazione di volontà, distinta dalla dispensa dalla collazione, presumendosi, altrimenti, che la donazione sia fatta in conto di legittima e solo per l’eccedenza, a valere sulla disponibile.