SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE, CHI HA IL POSSESSO DEL BENEDEVE SEMPRE RENDERE CONTO AGLI ALTRI COEREDI

Pubblicato da il 6 dicembre, 2017

All’atto di scioglimento della comunione il possessore del cespite ereditario ha l’obbligo di rendere il conto in relazione ai frutti maturati prima della divisione, giacché il coerede che abbia goduto in via esclusiva dei beni ereditari è obbligato, per il fatto oggettivo della gestione, sia al rendiconto che a corrispondere i frutti agli altri eredi a decorrere dalla data di apertura della successione (o dalla data posteriore in cui abbia acquisito il possesso dei beni stessi), senza che abbia rilievo la sua buona o mala fede. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza n. 13619 del 30 maggio scorso. Il presupposto della resa dei conti è la gestione di affari altrui condotta da uno dei partecipanti, restando irrilevante, quanto al relativo obbligo, la condotta disinteressata del coerede escluso dal possesso.

Richiamando il principio già affermato nella sentenza 9282/92, la Suprema corte ha ribadito che, nel caso di soggetto che abbia erogato il denaro per l’acquisto di un immobile in capo a uno dei figli, si deve distinguere l’ipotesi della donazione diretta del denaro, impiegato successivamente dal figlio in un acquisto immobiliare, in cui, ovviamente, oggetto della donazione rimane il denaro stesso, da quella in cui il donante fornisce il denaro quale mezzo per l’acquisto dell’immobile, che costituisce il fine della donazione.

In tale caso il collegamento tra l’elargizione del denaro paterno e l’acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione (indiretta) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto.

Non è configurabile la donazione indiretta dell’immobile quando il donante paghi soltanto una parte del prezzo del bene, giacché la corresponsione del denaro costituisce una diversa modalità per attuare l’identico risultato giuridico-economico dell’attribuzione liberale dell’immobile soltanto nell’ipotesi in cui il donante ne sostenga l’intero costo.