DISTANZE TRA COSTRUZIONI, NO A DEROGHE DEI PIANI REGOLATORI DA PARTE DEI PRIVATI

Pubblicato da il 15 gennaio, 2018

in tema di distanze legali tra costruzioni, le prescrizioni contenute nei piani regolatori e nei regolamenti edilizi comunali, essendo dettate, contrariamente a quelle del codice civile, a tutela dell’interesse generale a un prefigurato modello urbanistico, non tollerano deroghe convenzionali da parte dei privati. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 29092 del 2017. Tali deroghe, se concordate, sono invalide, né tale invalidità può venir meno per l’avvenuto rilascio di concessione edilizia, poiché il singolo atto non può consentire la violazione dei principi generali dettati, una volta per tutte, con gli indicati strumenti urbanistici.

Con recenti sentenze (Cassazione n. 17043/15), la Suprema corte di cassazione ha ricordato che la ristrutturazione edilizia, mediante ricostruzione di un edificio preesistente venuto meno per evento naturale o per volontaria demolizione, si attua, nel rispetto dell’articolo 31, comma 1, della legge 457/1978, attraverso interventi che comportino modificazioni esclusivamente interne dell’edificio preesistente, senza aumenti di superficie o di volume, in presenza dei quali, invece, si configura una nuova costruzione, sottoposta alla disciplina in tema di distanze e alla relativa tutela ripristinatoria, dovendosi escludere che i regolamenti locali possano incidere, anche solo indirettamente con la previsione di soglie massime di incremento edilizio, sulle nozioni normative di “ristrutturazione” e di “nuova costruzione” e sui rimedi esperibili nei rapporti tra privati. In caso di violazione delle norme del regolamento edilizio locale disciplinanti solo l’altezza degli edifici, il privato ha diritto, comunque, solo al risarcimento dei danni e non anche alla riduzione in pristino del manufatto, trattandosi di disposizioni che hanno quale scopo principale la tutela di interessi generali urbanistici (Cassazione n. 10264/16).