CONDOMINIO. L’AMMINISTRATORE NOMINATO DAL TRIBUNALE RENDE CONTO DEL SUO OPERATO SOLO ALL’ASSEMBLEA

Pubblicato da il 10 novembre, 2017

In tema di condominio negli edifici, il decreto emesso ai sensi dell’articolo 1129, primo comma,c.c. ha a oggetto esclusivamente la nomina dell’amministratore da parte del tribunale, in sostituzione dell’assemblea che non vi provvede, senza che però muti la posizione dell’amministratore stesso, il quale, benché designato dall’autorità giudiziaria, instaura con i condomini un rapporto di mandato e non riveste la qualità di ausiliario del giudice. Quindi, secondo la Cassazione che si è espressa con la sentenza 21 settembre 2017 n. 21966, l’amministratore nominato dal tribunale deve rendere conto del suo operato soltanto all’assemblea, e la determinazione del suo compenso rimane regolata dall’articolo 1709 del c.c.

L’importanza dell’avviso di convocazione dell’assemblea – La Suprema corte è tornata a ribadire l’importanza dell’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale, avendo la finalità di far conoscere ai convocati, sia pure in termini non analitici e minuziosi, l’oggetto dei temi da esaminare, al fine di consentire loro di partecipare consapevolmente alla relativa deliberazione.

Ne deriva che, al fine di soddisfare adeguatamente il diritto di informazione dei condomini, non è necessario allegare all’avviso anche i singoli importi dei preventivi richiesti, come pure la documentazione relativa all’approvazione del consuntivo di spese, dal momento che, per assolvere agli oneri di specificità dell’ordine del giorno, basta indicare la materia su cui deve vertere la discussione e la votazione, mentre costituisce onere per il condomino, ove intenda avere a disposizione i dati specifici e la documentazione relativa alla materia su cui dovrà decidere, attivarsi per visionarla presso l’amministratore stesso ed eventualmente farsene rilasciare copie a proprie spese.