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SCIOGLIMENTO DEL CONDOMINIO

Posted byAvv. Filippo Barbàra

Con una recente sentenza, il Tribunale di Pavia, Sezione III Civile, ha disposto lo scioglimento di un condominio situato a Torrevecchia Pia, frazione Zibido al Lambro, suddividendolo in due condomini autonomi. La decisione si fonda sulla constatazione che le due sezioni dell’edificio possiedono caratteristiche strutturali autonome e soddisfano i requisiti previsti dagli articoli 61 e 62 delle disposizioni di attuazione del Codice civile.

La vicenda trae origine dalla richiesta di sei comproprietari su dodici, che hanno chiesto la divisione del complesso residenziale in due condomini separati. La domanda si basava sulla presunta autonomia strutturale delle due sezioni dell’edificio e sulla necessità di gestire in modo indipendente le spese e le decisioni amministrative.

La parte convenuta si è opposta, sostenendo l’indivisibilità del condominio sulla base del regolamento condominiale e dei contratti di compravendita, che stabilivano la comunione di alcuni servizi essenziali, tra cui il sistema fognario e l’illuminazione del cortile.

Il Tribunale, dopo aver analizzato la documentazione e le perizie tecniche, ha stabilito che:

  • I due corpi di fabbrica sono autonomi dal punto di vista strutturale e non condividono elementi portanti comuni.
  • La suddivisione in due condomini separati è compatibile con la normativa vigente, a condizione che alcuni servizi comuni restino in condivisione tra le due nuove entità.
  • Lo scioglimento del condominio non incide sugli obblighi contrattuali precedenti, in particolare per quanto riguarda le servitù esistenti e la ripartizione delle aree comuni.

La sentenza rappresenta un importante precedente in materia di scioglimento condominiale. Secondo la normativa vigente, un condominio può essere suddiviso in unità autonome se sussistono le condizioni strutturali e se almeno un terzo dei comproprietari ne fa richiesta. Il caso di Torrevecchia Pia conferma che, pur in presenza di un regolamento condominiale che disciplina la comunione di alcuni beni, è possibile ottenere la separazione giuridica del condominio, purché le parti concordino su un assetto che garantisca la funzionalità dei servizi condivisi.

Inoltre, il Tribunale ha condannato i condomini opponenti al pagamento delle spese processuali e delle spese di consulenza tecnica d’ufficio (CTU), sottolineando che l’opposizione alla divisione non era supportata da elementi tecnici sufficienti a dimostrare l’indivisibilità dell’edificio.

La pronuncia del Tribunale di Pavia evidenzia l’importanza di valutare attentamente le caratteristiche strutturali e amministrative di un condominio prima di avviare un’azione di scioglimento. La decisione stabilisce un equilibrio tra il diritto dei proprietari di separarsi in entità autonome e la necessità di preservare alcuni servizi comuni essenziali.

Gli amministratori e i condomini interessati a procedure simili dovrebbero considerare con attenzione i requisiti normativi e il contesto regolamentare per evitare controversie e garantire una transizione ordinata verso la gestione separata delle nuove unità condominiali.

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