FALLIMENTO DELL’UTILIZZATORE – CONTRATTO DI LEASING

Pubblicato da il 10 novembre, 2017

Il credito vantato da una società di leasing, derivante da un contratto di leasing traslativo già risolto nel momento in cui viene dichiarato il fallimento dell’utilizzatore, deve essere ammesso allo stato passivo di un fallimento in applicazione dell’articolo 1526 cod.civ. secondo il quale, se «la risoluzione del contratto ha luogo per l’inadempimento del compratore, il venditore deve restituire le rate riscosse, salvo il diritto a un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al risarcimento del danno».

A tale proposito, la Cassazione ha osservato che l’articolo 72 quater della legge fallimentare (Rd 267/1942) (il quale stabilisce che al contratto di locazione finanziaria si applica, in caso di fallimento dell’utilizzatore, l’articolo 72 legge fallimentare, vale a dire che se «un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti quando, nei confronti di una di esse, è dichiarato il fallimento, l’esecuzione del contratto [….] rimane sospesa fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto») trova applicazione solo nel caso in cui il contratto di leasing sia pendente al momento del fallimento dell’utilizzatore mentre, ove si sia già anteriormente risolto, occorre distinguere a seconda che si tratti di leasing finanziario o traslativo. Solo per quest’ultimo si può utilizzare, in via analogica, l’articolo 1526 cod.civ., con l’ulteriore conseguenza che, in tale caso, il concedente ha l’onere, qualora intenda insinuarsi al passivo del fallimento, di proporre la corrispondente domanda completa in tutte le sue richieste nascenti dall’applicazione della norma da ultimo citata.
Cass. civ. 07 settembre 2017 n. 20890