EREDITA’. Cass. civ., sez. II, ordinanza 6 ottobre 2017, n.23395

Pubblicato da il 1 dicembre, 2017

Ai sensi dell’articolo 729 c.c., nell’ambito di una divisione ereditaria, l’assegnazione delle porzioni eguali deve essere fatta mediante estrazione a sorte. Tale regola non può però applicarsi  al caso in cui uno degli immobili caduti in successione sia condotto da diversi anni in locazione da uno dei coeredi, per l’esercizio di un’attività commerciale. In questo caso, infatti, manca la parità di condizioni che rappresenta un presupposto per poter procedere alla divisione con sorteggio.

La Suprema Corte ha chiarito che il criterio in oggetto attiene al caso di uguaglianza di quote ed è posto a garanzia della trasparenza delle operazioni divisionali, ed è applicabile anche all’ipotesi di divisione di beni comuni, in virtù del rinvio recettizio di cui all’articolo 1116 cod.civ..

Si tratta ad ogni modo di un criterio non avente carattere assoluto ma passibile di deroghe in base a valutazioni prettamente discrezionali, che possono attenere sia a ragioni oggettive legate alla condizione funzionale ed economica dei beni, ma anche a fattori soggettivi di apprezzabile e comprovata opportunità, la cui valutazione è sindacabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione.