CONTRATTO SCRITTO: LA PROVA TESTIMONIALE DELLA SIMULAZIONE DEVE PROVENIRE DALLA CONTROPARTE

Pubblicato da il 6 dicembre, 2017

Il documento che può costituire principio di prova per iscritto, sì da consentire l’ammissione della prova testimoniale per accertare, tra le parti, la simulazione assoluta di un contratto con forma scritta ad substantiam, deve provenire dalla controparte e non dalla parte che chiede la prova, né da un terzo e non è necessario un preciso riferimento al fatto controverso, ma l’esistenza di un nesso logico tra lo scritto e il fatto stesso, da cui scaturisca la verosimiglianza del secondo. Lo ha stabilito la sezione II della Cassazione con la sentenza 20 marzo 2017 n. 7093 .

Con una giurisprudenza pressoché costante (Cassazione 10240/2007 e 954/95), il giudice di legittimità ha stabilito che la prova per testi della simulazione di un negozio soggetto alla forma scritta ad substantiam soggiace a limitazioni diverse a seconda che si tratti di simulazione assoluta o relativa. Nel primo caso, l’accordo simulatorio, pur essendo riconducibile tra i patti per i quali opera il divieto di cui all’articolo 2722 del c.c., non rientra tra gli atti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, menzionati dall’articolo 2725 del c.c, avendo natura ricognitiva dell’inesistenza del contratto apparentemente stipulato, sicché la prova testimoniale è ammissibile in tutte e tre le ipotesi contemplate dall’articolo 2724 del c.c.

Nel secondo caso, occorre distinguere, in quanto se la domanda è proposta da creditori o da terzi che, estranei al negozio, non sono in grado di procurarsi le controdichiarazioni scritte, la prova per testi o per presunzioni non può subire alcun limite; qualora, invece, la domanda venga proposta dalle parti o dagli eredi, la prova per testi, essendo diretta a dimostrare l’esistenza del negozio dissimulato, del quale quello apparente deve rivestire il necessario requisito di forma, è ammessa soltanto nell’ipotesi n. 3 dell’articolo 2724 del Cc, cioè quando il contraente ha senza colpa perduto il documento, ovvero quando la prova è diretta a far valere l’illiceità del negozio.