EREDITA: IL VALORE DEI BENI VA AGGIORNATO IN CASO DI “FLUTTUAZIONI”.

Pubblicato da il 9 aprile, 2018

In tema di divisione, il valore dei beni si determina con riferimento ai prezzi di mercato correnti al tempo della decisione, con conseguente necessità di aggiornamento di tale valore d’ufficio, anche in appello, per adeguarlo alle fluttuazioni di mercato dello specifico settore. Lo ha stabilito la Suprema corte con la sentenza 7181/2018. Pertanto, la determinazione del conguaglio in denaro, ai sensi dell’articolo 728 del Cc, prescinde dalla domanda di parte, concernendo l’attuazione del progetto divisionale, che appartiene alla competenza del giudice, per cui questi deve provvedere d’ufficio alla rivalutazione del conguaglio, qualora vi sia stata un’apprezzabile lievitazione del prezzo di mercato del bene, tale da alterare la funzione di riequilibrio propria del conguaglio, spettando alla parte un mero onere di allegazione, finalizzato a sollecitare l’esercizio del potere officioso del giudice.

La disposizione testamentaria con la quale il testatore attribuisce un immobile agli eredi in parti eguali non è riconducibile né alla divisione del testatore, prevista dall’articolo 734 del Cc,né all’ipotesi prevista dall’articolo 733 del Cc. Nel primo caso, infatti, la
divisio inter liberos ricorre quando la volontà del testatore sia quella di effettuare direttamente la divisione dei suoi beni fra gli eredi, distribuendo tra questi le sue sostanze mediante l’assegnazione di singole quote concrete, con effetti reali e immediati, con l’effetto, quindi, di prevenire la formazione tra i coeredi di una comunione, mentre, invece, ricorre l’ipotesi di cui all’articolo 733 del Ccquando il testatore non divide, ma si limita a dettare le regole vincolanti per la futura divisione e la formazione delle porzioni.

In ogni caso, la volontà del testatore deve essere individuata sulla base dell’esame globale della scheda testamentaria e non di ciascuna singola disposizione, sicché il giudice di merito può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell’atto, che esse siano state adoperate in senso diverso, purché non contrastante e antitetico, e si prestino a esprimere, in modo più adeguato e coerente, la reale intenzione del de cuius.