In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di depositare l’istanza di mediazione spetta all’opposto

Pubblicato da il 13 ottobre, 2020

La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 19596/2020, pubblicata il 18 settembre 2020, ha ribaltato completamente il precedente orientamento, pronunciato nella sentenza n. 24629 del 2015, secondo il quale  “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione sulla parte opponente poiché il D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, deve essere interpretato in conformità alla sua ratio e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l’opponente ha interesse ad introdurre

Nella sentenza depositata, che potete scaricare in fondo a questo articolo, dopo articolato ragionamento sulla posizione dell’opponente e dell’opposto, che è attore sostanziale, è stato invece statuito che “”Nelle controversie soggette a mediazione obbligatorie ai sensi dell’art 5 comma 1 bis, del d.lgs 28 del 2010, i cui giudizi vengono introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere della prova di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi , alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato art 1 bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”.

La pronuncia, finalmente chiarificatrice, si è resa necessaria a seguito di forti contrasti della giurisprudenza di merito, e sembra aver messo un punto fermo nella vicenda, onerando l’opposto dell’obbligo di depositare l’istanza di mediazione. In mancanza, il decreto ingiuntivo verrà revocato.

(Cassazione a SS.UU. n. 19596/2020)