INSTALLAZIONE DI ASCENSORE

Pubblicato da il 2 dicembre, 2017

L’ascensore installato nell’edificio dopo la costruzione di quest’ultimo per iniziativa di parte dei condomini, non rientra nella proprietà comune di tutti i condomini, ma appartiene in proprietà a quelli di loro che l’abbiano impiantato a loro spese. Ciò dà luogo nel condominio ad una particolare comunione parziale dei proprietari dell’ascensore, analoga alla situazione avuta a mente dall’articolo 1123 cod.civ., comma terzo, comunione che è distinta dal condominio stesso, fino a quando tutti i condomini non abbiano deciso di parteciparvi. L’articolo 1121, comma terzo, cod.civ. fa, infatti, salva agli altri condomini la facoltà di partecipare successivamente all’innovazione, divenendo partecipi della comproprietà dell’opera, con l’obbligo di pagarne pro quota le spese impiegate per l’esecuzione, aggiornate al valore attuale.
La Corte di Cassazione ha inoltre ricordato che l’installazione “ex novo” di un ascensore in un edificio in condominio costituisce innovazione che può essere deliberata dall’assemblea condominiale con le maggioranze prescritte dall’articolo 1136 cod.civ., oppure direttamente realizzata con il consenso di tutti i condomini, così divenendo l’impianto di proprietà comune.
Qualora però si tratti di impianto suscettibile di utilizzazione separata, l’installazione può essere attuata anche a cura e spese di uno o di taluni condomini soltanto, con i limiti di cui all’articolo 1102 cod.civ., salvo il diritto degli altri di partecipare in qualunque tempo ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera.
Cass. civ. 04 settembre 2017 n. 20713