LOCAZIONI: IL LOCATORE NON RISPONDE PER LE IMMISSIONI RUMOROSE PRODOTTE DALL’INQUILINO

Pubblicato da il 2 marzo, 2018

Il locatore non è tenuto a far rispettare all’inquilino l’osservanza delle regole sul rumore e, non risponde dei danni provocati, a meno che non avesse dovuto prevederli alla stipula del contratto.

Questo, in sintesi, il principio espresso dalla Corte di cassazione (sentenza 4908/2018, depositata ieri) sulla base di un ricorso presentato dal locatore contro una sentenza della Corte d’appello di Milano, che lo aveva condannato a pagare 232.200 euro di risarcimento ai condòmini danneggiati dal rumore prodotto dal bar gestito, appunto, dall’inquilino.

Per la Corte d’appello esisteva infatti una responsabilità aquiliana del locatore per il fatto che non aveva «vigilato sull’uso che della cosa locata faceva il conduttore, in modo che non provocasse danno agli altri condòmini», in quanto era a conoscenza delle immissioni rumorose. Ma la Cassazione ha richiamato il suo orientamento, in base al quale la responsabilità del locatore può essere invocata solo quando «il medesimo abbia concorso alla realizzazione del fatto dannoso, e non già per avere omesso di rivolgere al conduttore una formale diffida ad adottare gli interventi necessari a impedire pregiudizi a carico di terzi». E ha affermato questo principio: «Il proprietario di un immobile concesso in locazione non risponde dei danni provocati dal conduttore in conseguenza di immissioni sonore intollerabili , a meno che non si accerti in concreto che, al momento della stipu la del contratto di locazione, il proprietario avrebbe povuto prefigurarsi, impiegando la diligenza di cui all’art. 1176 c.c., che il conduttore avrebbe certamente recato danni a terzi con la propria attività»