NOZZE GAY TUTELATE ANCHE IN ITALIA

Pubblicato da il 15 maggio, 2018

Non possono essere tuttora trascritti all’anagrafe italiana i matrimoni celebrati all’estero tra un cittadino italiano e uno straniero. E tuttavia, per effetto della legge Cirinnà, applicabile anche retroattivamente ai matrimoni conclusi prima della sua entrata in vigore, la tutela è quella delle unioni civili. Lo precisa la Corte di cassazione, nel primo intervento compiuto sul punto, con la sentenza n. 11696della Prima sezione civile depositata ieri. La sentenza affronta e respinge il ricorso presentato da una coppia omosessuale, uno dei contraenti è cittadino straniero, contro la decisione della Corte d’appello di Milano che aveva rifiutato la trascrizione del matrimonio celebrato in Brasile nel 2012 e successivamente in Portogallo nel 2013.

La sentenza sottolinea, alla luce del nuovo quadro normativo, che non si profila una questione di legittimità costituzionale: la non trascrivibilità dell’atto di matrimonio formato da un cittadino straniero e uno italiano non rappresenta allora l’esito di una discriminazione per ragioni di orientamento sessuale e non esiste incompatibilità con il diritto internazionale, visto che la scelta del modello di unione riconosciuta tra persone dello stesso sesso negli ordinamenti aderenti al Consiglio d’Europa è affidata alla valutazione degli Stati membri.

Determinante in questa prospettiva è il fatto che la Cassazione ritiene che la legge n. 76 del 2016 e i successivi decreti legislativi devono essere applicati anche quando il matrimonio è stato celebrato prima dell’entrata in vigore della complessiva normativa che ha disciplinato, per la prima volta, la materia delle unioni civili. Non esiste infatti, sottolinea la sentenza, una disposizione che delimita l’efficacia temporale della novità, né nel caso della conversione, quando si parla di matrimonio contratto all’estero, né quando si discute di equiparazione, ed è il caso dell’unione sempre conclusa all’estero.

«L’applicazione delle nuove orme ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore – puntualizza la Cassazione – non costituisce una deroga al principio di irretroattività della legge, ma una conseguenza della specifica funzione di coordinamento e legittima circolazione degli status posta alla base della loro introduzione nell’ordinamento».

Per le unioni tra persone dello stesso sesso è stato scelto una modalità di riconoscimento giuridico particolare sul modello, per quanto riguarda i diritti ed i doveri dei componenti dell’unione, del rapporto matrimoniale. La Cassazione spiega inoltre che il parametro di riferimento antidiscriminatorio delle unioni civili sta nel fatto che questo istituto ha gli stessi strumenti di regolazione previsti dal Codice civile per il rapporto matrimoniale.