LA CESSIONE DEL CONTRATTO

Pubblicato da il 13 settembre, 2018

La cessione del contratto costituisce un contratto plurilaterale, che si perfeziona quando il proponente (o i proponenti, nel caso di proposta comune tra cedente e cessionario) abbia notizia dell’accettazione dell’ultimo dei due destinatari, assumendo pertanto imprescindibile rilievo al riguardo (pure) il consenso del contraente ceduto, che, cosi’ come quello delle altre parti, puo’ essere espresso anche tacitamente (salvo che per il contratto ceduto siano richiesti particolari requisiti di forma, in tal caso da osservarsi anche per la cessione del contratto, e, quindi, anche da parte del ceduto medesimo) ed in un momento successivo all’accordo tra cedente e cessionario, sempre che quest’ultimo non sia venuto meno.
• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 26 luglio 2018 n. 19849

Cessione di contratto – Natura di contratto plurilaterale – Perfezionamento – Conseguenze – Contraente ceduto – Consenso – Necessario ai fini del perfezionamento del contratto – Modalità – Forma tacita
La cessione del contratto va configurata non come contratto bilaterale con efficacia subordinata al consenso del terzo, bensì come contratto plurilaterale, precisamente con tre parti: di conseguenza momento formativo dell’accordo dovrà essere ritenuto quello in cui il contraente (o i contraenti, nel caso di proposta comune tra cedente e cessionario) ha notizia dell’accettazione dell’ultimo dei due destinatari: il consenso del contraente ceduto, indispensabile alla cessione del contratto, può essere anche tacito, oltre che espresso, al pari del consenso degli altri due contraenti la cessione (, salvo che per il contratto ceduto sia necessaria una forma particolare, nel qual caso la stessa deve essere adottata da tutte le parti (e quindi anche dal ceduto) anche per la cessione del contratto. Il consenso del ceduto può intervenire anche successivamente all’accordo tra cedente e cessionario, purché nel momento di tale adesione non sia venuto meno l’accordo originario, al quale esso deve aggiungersi per perfezionare la cessione del contratto.
• Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 15 marzo 2004 n. 5244

Cessione di contratto – Natura – Negozio plurilaterale – Perfezionamento – Accordo raggiunto da tutti i partecipanti
La cessione del contratto, che si configura come negozio plurilaterale, si perfeziona con l’accordo raggiunto da tutti i partecipanti (cedente, cessionario e ceduto), essendo irrilevante che il ceduto, il quale abbia manifestato successivamente il consenso alla cessione intervenuta fra cedente e cessionario, non abbia preso visione del contratto di cessione, a meno che non invochi un vizio di formazione del consenso medesimo determinato da tale circostanza.
• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 16 marzo 2007 n. 6157

Cessione di contratto – Contenuto – Presupposto – Oggetto del contratto deve rimanere immutato
Presupposto della cessione del contratto è che il complesso giuridico oggetto della cessione rimanga immutato, poiché il contenuto sostanziale della contrattazione è rappresentato dalla sostituzione di uno dei soggetti del rapporto con un terzo che subentri per intero nella titolarità dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. Tale condizione ricorre, senza dubbio, anche nel caso in cui una delle prestazioni sia stata adempiuta, poiché tale evenienza non impedisce al cessionario di prendere nel contratto l’identica posizione giuridica del titolare cedente nei confronti del contraente ceduto, che a sua volta potrà opporgli tutte le eccezioni derivanti dal contratto.
• Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 giugno 1992, n. 7752