CASI IN CUI PERMANE IL BENEFICIO DEL BONUS PRIMA CASA ANCHE SE SI VENDE ENTRO I PRIMI 5 ANNI

Pubblicato da il 29 marzo, 2019

Agevolazioni prima casa – Accordo di separazione – Vendita dell’immobile prima dei 5 anni – Imposta di registro – Si esclude la decadenza dal beneficio.
In tema di agevolazioni “prima casa”, il trasferimento dell’immobile prima del decorso del termine di cinque anni dall’acquisto, se effettuato in favore del coniuge a seguito di una modifica delle condizioni di separazione, pur non essendo riconducibile alla forza maggiore, non determina la decadenza dai benefici fiscali. La ratio della norma di esenzione dalle imposte degli atti stipulati a seguito di una separazione è quella di favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi, escludendo che derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli accordi intervenuti in tale sede.
•Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 21 marzo 2019 n. 7966

Tributi (in generale) – Esenzioni ed agevolazioni (benefici): in genere benefici ‘prima casa’ – Trasferimento dell’immobile acquistato prima del decorso di cinque anni – Accordo concluso in esecuzione della modifica delle condizioni di separazione – Decadenza dai benefici – Esclusione – Fondamento.
In tema di agevolazioni “prima casa”, il trasferimento dell’immobile prima del decorso del termine di cinque anni dall’acquisto, se effettuato in favore del coniuge in virtù di una modifica delle condizioni di separazione, pur non essendo riconducibile alla forza maggiore, non comporta la decadenza dai benefici fiscali, attesa la “ratio” dell’art. 19 della l. n. 74 del 1987, che è quella di favorire la complessiva sistemazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi, escludendo che derivino ripercussioni fiscali sfavorevoli dagli accordi intervenuti in tale sede.
•Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 29 marzo 2017 n. 8104

Tributi (in generale) – Esenzioni e agevolazioni (benefici): in genere – Benefici prima casa – Attribuzione al coniuge della proprietà della casa familiare in adempimento di condizioni di separazione consensuale – Decadenza dalle agevolazioni – Esclusione – Fondamento – Limiti.
In tema di agevolazioni tributarie, l’attribuzione al coniuge della proprietà della casa familiare, in adempimento di una condizione della separazione consensuale, non costituisce atto dispositivo rilevante ai fini della decadenza dai benefici “prima casa”, atteso che, pur non essendo essenziale per addivenire alla separazione o al divorzio, è diretto a sistemare globalmente i rapporti fra coniugi, nella prospettiva di una definizione tendenzialmente stabile della crisi, ed è, quindi, un atto relativo a tali procedimenti, che può fruire dell’esenzione di cui all’art. 19 della l. n. 74 del 1987, salva la contestazione da parte della Amministrazione, onerata della relativa prova, della finalità elusiva.
•Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 28 giugno 2016 n. 13340

Tributi (in generale) – Esenzioni e agevolazioni (benefici): in genere – Accordi di separazione comportanti trasferimenti mobiliari ed immobiliari – Esenzione ex art. 19 della l. n. 74 del 1987 – Applicabilità – Fondamento – Fattispecie.
In tema di benefici fiscali, l’agevolazione di cui all’art. 19 della l. n. 74 del 1987, nel testo conseguente alla declaratoria di incostituzionalità (Corte cost., sentenza n. 154 del 1999), spetta per gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra i coniugi in esito alla separazione personale o allo scioglimento del matrimonio, atteso il carattere di “negoziazione globale” attribuito alla liquidazione del rapporto coniugale per il tramite di contratti tipici in funzione di definizione non contenziosa, i quali, nell’ambito della nuova cornice normativa (da ultimo culminata nella disciplina di cui agli artt. 6 e 12 del d.l. n. 132 del 2014, conv. con modif. nella l. n. 162 del 2014), rinvengono il loro fondamento nella centralità del consenso dei coniugi. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto la spettanza del beneficio rispetto al trasferimento, concordato tra i coniugi, di una porzione di immobile, che, in costanza di matrimonio, era stato dai medesimi acquistato “pro quota” in regime di separazione dei beni).
•Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 3 febbraio 2016 n. 2111

Tributi erariali indiretti – Imposta di registro – Accordi di separazione con la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari – Esenzione – Ammissibilità.
Deve riconoscersi il carattere di negoziazione globale a tutti gli accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale, desti nata a sfociare, di lì a breve, nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile, cioè in un divorzio non solo prefigurato, ma voluto dalle parti, in presenza delle necessarie condizioni di legge. In tale contesto, non è possibile negare, quale che sia la forma che i negozi concretamente vengano ad assumere, che detti negozi siano da intendersi quali «atti relativi al procedimento di separazione o divorzio», che, come tali possono usufruire dell’esenzione di cui all’articolo 19 della legge 74/1987 nel testo conseguente alla pronuncia 154/99 della Corte costituzionale, salvo che l’amministrazione contesti e provi, secondo l’onere probatorio a suo carico, la finalità elusiva degli atti medesimi.
•Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 3 febbraio 2016 n. 2111