NULLA LA DELIBERA DELL’ASSEMBLEA CONDOMINIALE CHE MODIFICA IL CRITERIO LEGALE DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE

Pubblicato da il 5 luglio, 2019

Deve ritenersi nulla e non meramente annullabile, anche se assunta all’unanimità, la delibera che modifichi il criterio legale di ripartizione delle spese stabilito dall’articolo 1126 del codice civile, senza che i condomini abbiano manifestato l’espressa volontà di stipulare un negozio dispositivo dei loro diritti in tal senso. La predetta nullità può essere fatta valere, a norma dell’articolo 1421 del codice civile, anche dal condomino che abbia partecipato all’assemblea esprimendo voto conforme alla deliberazione stessa.