ACCESSO AI DOCUMENTI CONDOMONIALI

Pubblicato da il 20 maggio, 2021

Ciascun condomino ha il diritto, non soltanto di conoscere il contenuto, ma anche di prendere visione e di ottenere il
rilascio di copia dall’amministratore dei documenti attinenti all’adempimento degli obblighi da questo assunti per la
gestione collegiale di interessi individuali. Neppure l’approvazione assembleare dell’operato dell’amministratore
esclude la responsabilità di quest’ultimo verso il singolo condomino che sia stato leso dall’attività e dalle iniziative
arbitrarie dello stesso soltanto per le attività di gestione dei beni e dei servizi condominiali, nel caso di mancata
tempestiva informazione di atti che abbiano incidenza diretta sul patrimonio del singolo condomino, come nel caso
di controversie con altri condomini. Cass. civ., 26 febbraio 2021 n. 5443