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NULLA LA DELIBERA DELL’ASSEMBLEA CONDOMINIALE CHE MODIFICA IL CRITERIO LEGALE DI RIPARTIZIONE DELLE SPESE

Posted byAvv. Filippo Barbàra

Deve ritenersi nulla e non meramente annullabile, anche se assunta all’unanimità, la delibera che modifichi il criterio legale di ripartizione delle spese stabilito dall’articolo 1126 del codice civile, senza che i condomini abbiano manifestato l’espressa volontà di stipulare un negozio dispositivo dei loro diritti in tal senso. La predetta nullità può essere fatta valere, a norma dell’articolo 1421 del codice civile, anche dal condomino che abbia partecipato all’assemblea esprimendo voto conforme alla deliberazione stessa.

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