RIMBORSO SPESE STRAORDINARIE MANTENIMENTO FIGLI

Pubblicato da il 20 maggio, 2021

In materia di rimborso delle spese c.d. straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, fermo il
carattere composito della dizione utilizzata dal giudice, occorre in via sostanziale distinguere tra a) gli esborsi che
sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, nel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli
temporali, più o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento forfettizzato dal giudice – o,
anche consensualmente determinato dai genitori – e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna
adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti
civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli nati fuori del
matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i
caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità; b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado
di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento, richiedono, per la
loro azionabilità l’esercizio di una autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio della
adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economicopatrimoniali del genitore onerato e tanto in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul
tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo
matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio (principio enunciato in motivazione, ai sensi
dell’articolo 384 del codice di procedura civile). Cass. civ., 13 gennaio 2021 n. 379