Skip to content

Categorie

LOCAZIONE: DETERIORAMENTO DELLA COSA, DANNI A TERZI ED OBBLIGO DI CUSTODIA

Posted byAvv. Filippo Barbàra

E’ utile premettere come la prima delle obbligazioni principali del conduttore sia quella di prendere in consegna la cosa, come agevolmente si desume dall’art. 1587 c.c., atteso che la “presa in consegna” configura una vera e propria obbligazione.
In secondo luogo, sempre dall’art. 1587, n.1, c.c. si ricava l’obbligo del conduttore di osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsi della cosa per l’uso determinato nel contratto o per l’uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze.
Peraltro, il conduttore vede dinanzi a sè il divieto di eseguire innovazioni che mutino la natura della cosa, nonché la destinazione; trattasi però di un divieto non assoluto, dovendo il giudice di merito accertare se le modifiche apportate dal conduttore comportino un’alterazione dell’equilibrio giuridico-economico del contratto in pregiudizio del locatore.
In tema di responsabilità del conduttore per la perdita o il deterioramento della cosa locata, verificatosi per fatto del terzo nel tempo in cui questo sia stato ammesso dal conduttore nel godimento della cosa, l’art. 1588, comma 2, c.c. pone a carico di quest’ultimo la responsabilità, in quanto trattasi di fatti che si ricollegano a sue scelte nella modalità d’uso della cosa locata, svolgendosi la condotta del terzo entro la sfera di vigilanza riservata al conduttore.
Ne discende che il danneggiato, al fine di invocare il concorso della responsabilità del conduttore con quella ex art. 2051 c.c. del terzo, deve dimostrare che quest’ultimo si trovasse in una situazione di autonoma detenzione qualificata, tale da rendere anche lui titolare di un potere di vigilanza sul bene locato.
Inoltre, il proprietario dell’immobile locato, conservando la disponibilità giuridica del bene e, quindi, la custodia delle strutture murarie e degli impianti in esse inglobati, è responsabile, ai sensi degli artt. 2051 e 2052 c.c., dei danni cagionati a terzi da dette strutture ed impianti (salvo rivalsa sul conduttore che abbia omesso di avvertirlo ex art. 1577 c.c.), mentre con riguardo ad altre parti ed accessori del bene locato, rispetto alle quali il conduttore ha la disponibilità con facoltà ed obbligo di intervenire, onde evitare pregiudizio a terzi, la responsabilità verso terzi grava sul medesimo.
L’operatività della presunzione di responsabilità di cui all’art. 2051 c.c., nei confronti del locatore, presuppone l’allegazione e la prova del rapporto causale tra il danno e la violazione degli specifici obblighi di custodia e di controllo dello stato di conservazione ed efficienza delle strutture e degli impianti, i quali continuano a gravare sul proprietario dell’immobile anche dopo la locazione.
Con una diversa interpretazione, si è affermato che la responsabilità per danni da cose in custodia postuli una relazione materiale tra il soggetto responsabile e la cosa medesima, il che comporta, per chi ha il potere fisico sul bene, l’onere di impedire che da essa, per sua conformazione o per particolari contingenze, possa derivare pregiudizio a terzi.
Essa è, pertanto, ipotizzabile a carico del conduttore e non del locatore, poiché la locazione determina il passaggio al conduttore, il quale ne è costituito detentore, della custodia dell’immobile locato e delle pertinenze.

Approfondimenti

Aricoli correlati

VENDITA DI IMMOBILE SENZA ABITABILITÀ: LA CASSAZIONE CONFERMA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER ALIUD PRO ALIO

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 17051/2019 della Seconda Sezione Civile, ha confermato la risoluzione di un contratto di compravendita immobiliare per consegna di aliud pro alio, ovvero per l'inadempimento grave derivante dalla mancanza del certificato di abitabilità dell’immobile. La decisione fa seguito a una lunga vicenda giudiziaria che...
Leggi articolo completo

ASSEGNO DI MANTENIMENTO E CAPACITÀ LAVORATIVA DEL RICHIEDENTE

La recente sentenza della Prima Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione ha segnato un importante precedente nel campo delle separazioni coniugali e degli assegni di mantenimento. La decisione, emessa il 21 gennaio 2025 e pubblicata il 10 febbraio 2025, riguarda un caso di separazione, portando con sé implicazioni significative...
Leggi articolo completo

SCIOGLIMENTO DEL CONDOMINIO

Con una recente sentenza, il Tribunale di Pavia, Sezione III Civile, ha disposto lo scioglimento di un condominio situato a Torrevecchia Pia, frazione Zibido al Lambro, suddividendolo in due condomini autonomi. La decisione si fonda sulla constatazione che le due sezioni dell’edificio possiedono caratteristiche strutturali autonome e soddisfano i requisiti...
Leggi articolo completo

DELIBERE CONDOMINIALI E DIRITTI DEGLI USUFRUTTUARI

Una recente sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione IV Civile, ha annullato parzialmente una delibera condominiale per mancata convocazione dell’usufruttuario, confermando il principio secondo cui il diritto di partecipazione all’assemblea è essenziale per la validità delle deliberazioni condominiali. L’attrice, usufruttuaria di un’unità immobiliare sita in un condominio di Napoli, aveva...
Leggi articolo completo