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LOCAZIONI. NULLO IL CONTRATTO NON REGISTRATO

Posted byAvv. Filippo Barbàra

In tema di registrazione del contratto di locazione:
– la mancata registrazione del contratto di locazione di immobili è causa di nullità dello stesso;– il contratto di locazione di immobili, quando sia nullo per (la sola) omessa registrazione, può comunque produrre i suoi effetti con decorrenza ex tunc, nel caso in cui la registrazione sia effettuata tardivamente
– è nullo il patto col quale le parti di un contratto di locazione di immobili ad uso non abitativo concordino occultamente un canone superiore a quello dichiarato; tale nullità vitiatur sed non vitiat, con la conseguenza che il solo patto di maggiorazione del canone risulterà insanabilmente nullo, a prescindere dall’avvenuta registrazione.

Le Sezioni Unite hanno così esteso ai contratti di locazione di immobili ad uso non abitativo, il principio espresso dalle medesime Sezioni Unite, nella sentenza del 17 settembre 2015, n. 18213, secondo cui: in tema di locazione immobiliare ad uso abitativo, la nullità prevista dall’art. 13, comma 1, della l. n. 431 del 1998 sanziona esclusivamente il patto occulto di maggiorazione del canone, oggetto di un procedimento simulatorio, mentre resta valido il contratto registrato e resta dovuto il canone apparente; il patto occulto, in quanto nullo, non può essere sanato dalla registrazione tardiva, fatto extranegoziale inidoneo ad influire sulla validità civilistica.
La pronuncia porta a trattare in maniera uniforme la disciplina delle nullità dei patti aggiunti in materia di locazione.

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