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LOCAZIONI. Cass. civ. sez. VI, ordinanza 27 settembre 2017, n.22647

Posted byAvv. Filippo Barbàra

Il contratto di locazione di immobile ad uso abitativo deve rivestire la forma scritta (ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 1, comma quarto) e, di conseguenza, deve essere risolto con la medesima forma, vale a dire con comunicazione scritta. E difatti, non potrà in tal caso applicarsi il principio di libertà delle forme, previsto esclusivamente per i contratti stipulati per iscritto per volontà delle parti e non anche per quelli per i quali il legislatore ha previsto la forma scritta ad substantiam.
Con tale ordinanza, la Suprema Corte osserva che, con riferimento alle locazioni ed rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, a decorrere dall’entrata in vigore della legge regolatrice, è richiesta espressamente la forma scritta ad substantiam.

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