LOCAZIONE E CORONAVIRUS:L’OPPORTUNITA’ DELLA MEDIAZIONE.

Pubblicato da il 6 aprile, 2020

Come ben noto, il D.lgs. 28/10, come modificato dalla legge 98/2013 e dalle ulteriori disposizioni di legge (art. 1-bis, comma 2, D.Lgs. 6 agosto 2015, n. 130, comma, da ultimo, modificato dall’articolo 11-ter del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96 , e dall’ art. 2, comma 10, D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 68), dispone all’art. 5, comma 1 bis, che “Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto…”.

Il comma 4 dello stesso articolo dispone che, tra gli altri, la cosiddetta “mediazione obbligatoria” non si applichi ai procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all’articolo 667 del codice di procedura civile, che dispone “Pronunciati i provvedimenti previsti dagli articoli 665 e 666 il giudizio prosegue nelle forme del rito speciale, previa ordinanza(2)di mutamento di rito ai sensi dell’articolo 426″.

In sostanza, dal momento dell’emissione dell’ordinanza della convalida di sfratto (o della sua mancata concessione) e quindi a seguito di mutamento del rito, diviene obbligatorio depositare istanza per il tentativo di conciliazione presso un organismo abilitato, pena l’improcedibilità della domanda.

Perché questa lunga premessa? E’ presto spiegato: chi scrive, grazie ad Adr Center, organismo iscritto al n. 1 dell’apposito registro presso il Ministero della Giustizia, che negli anni mi ha dato fiducia (pazzi!) ha svolto come mediatore oltre tremila procedure di mediazione in tutta Italia (in realtà qualcuna anche a Londra) di cui tante in materia di locazione. La mia esperienza mi permette di affermare, senza timore di smentita, che si tratta di una delle materie, insieme alle divisioni ereditarie e non, e al Condominio, con il più alto tasso di successi. E di solito, il risultato è molto buono per tutte le parti, e non si limita ad una mera questione economica sugli eventuali canoni di locazione non pagati; anzi spesso, come mi è capitato in una delle mie prime mediazioni (a Messina), con l’aiuto di un bravo mediatore si riesce a salvaguardare il rapporto personale tra le parti e di conseguenza, a salvare e rinnovare il rapporto contrattuale. Il che, con la crisi generale e quella ancora più grave per il Covid 19, è un risultato straordinario, anche perché vi sono diversi vantaggi, utilizzando la mediazione, di natura fiscale.

Di conseguenza, siccome “prevenire è meglio che curare“, nella situazione in cui ci troviamo, a mio parere è altamente consigliabile, onde ottenere un buon risultato, per chi è titolare di un contratto di locazione commerciale (ma non solo), cercare un accordo con il proprietario (che a sua volta potrebbe avere interesse a iniziare il procedimento), che possa evitare liti e che consenta a tutti di uscire senza danni, nell’ottica di ricominciare a produrre appena l’emergenza finirà. L’alternativa, peraltro, è una lite giudiziaria senza vincitori. Peraltro, ora come ora i Tribunali sono chiusi fino al 15 aprile, ma è molto probabile che saranno chiusi fino alla fine di giugno. Impossibile, quindi, avere una decisione in tempi rapidi, mentre in mediazione si ha un titolo esecutivo nel termine massimo di tre mes