ASSEGNO DIVORZILE. INVERSIONE DI ROTTA DELLA GIURISPRUDENZA

Pubblicato da il 13 ottobre, 2017

Con la pronuncia del 10 maggio u.s. la Corte di Cassazione ha segnato una cesura rispetto alla ormai desueta concezione patrimonialistica del matrimonio inteso quale “sistemazione economica definitiva” ed ha aperto il campo a nuovi criteri di attribuzione dell’assegno divorzile. Fino ad oggi, per determinare il se e il quantum dovuto al coniuge economicamente meno abbiente doveva farsi riferimento al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, finché con l’affermarsi di una concezione del vincolo coniugale sempre più ancorata a principi di libertà e autodeterminazione si è palesata la necessità di trovare dei criteri alternativi. Con la sentenza in esame la Suprema Corte afferma che, ai fini dell’attribuzione dell’assegno divorzile, dovrà farsi riferimento ad un principio di indipendenza ed autosufficienza economica dei coniugi, rischiandosi altrimenti di integrare un’ipotesi di ingiustificato arricchimento. Solamente dopo aver accertato “l’inadeguatezza dei redditi e l’oggettiva impossibilità di procurarseli” in capo al coniuge richiedente, il giudice procederà alla quantificazione del sussidio mediante l’applicazione dei noti criteri di cui all’art. 5 l. sul divorzio (quali ad es. le ragioni della decisione e il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare).

QUALI LE CONSEGUENZE NEI GIUDIZI PENDENTI? Per primo il Tribunale di Milano, con sentenza del 5 giugno 2017, si conforma al nuovo orientamento privilegiando il criterio dell’indipendenza economica, segue, però, la precisazione del Presidente della nona sezione del medesimo Tribunale, il quale afferma che tale criterio non può essere tout court applicato ad ogni giudizio in corso, dovendosi piuttosto effettuare una valutazione concreta di ogni singolo caso. C’è, infine, chi prospetta un prossimo avvicinamento ad istituti di matrice anglosassone quali i patti prematrimoniali, ad oggi ritenuti nulli dalla prevalente giurisprudenza. Tali contratti potrebbero, difatti, offrire una tutela garantista a chi, decidendo di dedicare periodi consistenti della propria vita a figli e famiglia, mette talora in secondo piano le proprie aspirazioni personali e professionali.