AMMINISTRATORE SEMPRE LEGITTIMATO AD AGIRE A TUTELA DELL’ESTETICA

Pubblicato da il 10 novembre, 2017

L’amministratore di condominio può agire in giudizio direttamente, senza dunque la previa autorizzazione dell’assemblea, per la conservazione dell’estetica della facciata dello stabile condominiale. Il Tribunale di Milano, sentenza del 21 luglio 2017 n. 8196, ha così bocciato il ricorso di una Srl che chiedeva l’annullamento (o declaratoria di nullità) di due delibere condominiali aventi ad oggetto la decisione di agire per richiedere il ripristino dello status quo ante dell’edificio e il risarcimento per l’alterazione della facciata. Per il giudice infatti non essendo necessaria una delibera per dare mandato all’amministratore, vi era un difetto di interesse dal momento che la decisione non avrebbe comunque prodotto alcun effetto sul giudizio già pendente tra il condominio e la società.
La sentenza si segnala per una interessante rassegna dei casi in cui l’amministratore è legittimato a promuovere i giudizi senza necessità di ottenere la preventiva l’autorizzazione dell’assemblea. Il giudice chiarisce infatti che ciò è sempre possibile nelle controversie aventi ad oggetto «la conservazione dell’estetica della facciata dello stabile condominiale», in quanto il relativo contenzioso «rientra nelle attribuzioni dell’amministratore essendo relativo ad “atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio” (art. 1130 n. 4 c.c.), tali dovendosi intendere tutti gli atti che mirino a preservare l’integrità del patrimonio comune ed a mantenere inalterato il suo stato di fatto e di diritto». Per cui, prosegue, vi rientra anche la promozione di azioni giudiziarie dirette a «conservare l’esistenza delle parti comuni di un edificio condominiale». Sul punto la Cassazione ha riconosciuto anche la legittimazione dell’amministratore «per conseguire la demolizione della soprelevazione realizzata in violazione delle prescrizioni e delle cautele fissate dalle norme speciali antisismiche» (n. 14626/2010); «per ottenere la rimozione di alcuni vani costruiti sull’area solare dell’ultimo piano» (n. 907/1969); «per conseguire la demolizione della costruzione effettuata, anche alterando l’estetica della facciata dell’edificio, sulla terrazza di copertura» (n. 13611/2000); «in via possessoria, contro la sottrazione, ad opera di taluno dei condomini, di una parte comune dell’edificio al compossesso di tutti i condomini» (n. 7063/2002). Ed anche per chiedere il risarcimento dei danni, «qualora l’istanza appaia connessa con la conservazione dei diritti sulle parti comuni (n.10474/1998)».
Da ciò, continua la decisione, consegue che l’amministratore è legittimato ad instaurare il giudizio «per la rimozione di finestre da taluni condomini aperte abusivamente, in contrasto con il regolamento, sulla facciata dello stabile condominiale, perché tale atto è finalizzato alla conservazione dei diritti inerenti alle parti comuni dell’edificio, e pertanto ricade, ai sensi dell’art. 1130 cod. civ., n. 4, tra le attribuzioni dell’amministratore»(n.6230/2011).
Una recente decisione della Suprema corte (n. 10865/2016) ha infatti chiarito che «l’amministratore di condominio, per conferire procura al difensore al fine di costituirsi in giudizio nelle cause che rientrano nell’ambito delle proprie attribuzioni, non necessita di alcuna autorizzazione assembleare che, ove anche intervenga, ha il significato di mero assenso alla scelta già validamente compiuta dall’amministratore medesimo».