CON LA CREAZIONE DA PARTE DELL’EX CONIUGE DI UNA NUOVA FAMIGLIA DI FATTO DECADE IL DIRITTO ALL’ASSEGNO

Pubblicato da il 10 novembre, 2017

L’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia ancorché di fatto (nella specie ammessa dalla stessa ex moglie, nel corso del procedimento di revisione delle condizioni della separazione, seppure con la precisazione che la stessa era, al momento, venuta meno), rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge. Lo ha detto la Cassazione con l’ordinanza n. 18111 del 21 luglio 2017, chiarendo inoltre che il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso, e sono – di conseguenza – irrilevanti le successive evoluzioni del detto rapporto.

Una decisione in linea con la più recente giurisprudenza – Tra le altre, per il rilievo che la instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore e il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso, Cassazione, ordinanze 13 dicembre 2016, n. 25528; 29 settembre 2016, n. 19345, 8 febbraio 2016, n. 2466, 11 gennaio 2016, n. 225; 12 gennaio 2016, 9 settembre 2015, n. 17856.

Il parametro dell’adeguatezza dei mezzi – Sostanzialmente in questa ottica, per i giudici di merito, la mera convivenza del coniuge con altra persona non incide di per sé direttamente sull’assegno di mantenimento. Qualora, tuttavia, tale convivenza assuma i connotati di stabilità e continuità, tanto che i conviventi instaurino tra di loro una relazione di vita analoga a quella che, di regola, caratterizza la famiglia fondata sul matrimonio, la mera convivenza si trasforma in una famiglia di fatto. Ciò implica il venir meno del parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei partner, poiché viene a costituirsi una nuova famiglia, benché solo di fatto. Ne consegue la mancanza di ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile, fondato sulla conservazione di esso.

Analogamente, in tema di diritto alla corresponsione dell’assegno di divorzio in caso di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il parametro dell’adeguatezza dei mezzi rispetto al tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale da uno dei coniugi viene meno di fronte alla instaurazione, da parte di questi, di una famiglia, ancorché di fatto, Cassazione, sentenza 11 agosto 2011, n. 17195, in Vita notarile, 2012, p. 247 che evidenzia come la conseguente cessazione del diritto all’assegno divorzile, a carico dell’altro coniuge, non è però definitiva, potendo la nuova convivenza – nella specie, uno stabile modello di vita in comune, con la nascita di due figli ed il trasferimento del nuovo nucleo in una abitazione messa a disposizione dal convivente – anche interrompersi, con reviviscenza del diritto all’assegno divorzile, nel frattempo rimasto in uno stato di quiescenza.

In termini opposti rispetto agli ultimi orientamenti – Sempre in termini opposti, rispetto alla giurisprudenza più recente, si era affermato, in sede di legittimità:
– deve essere cassata la sentenza del giudice del merito che esclude il diritto a un assegno di mantenimento in favore dell’ex moglie, avendo accertato una stabile convivenza di questa con un terzo da oltre un decennio, caratterizzata anche dalla nascita di un figlio, prescindendo dalla verifica della adeguatezza dei mezzi dell’avente diritto all’assegno rispetto al tenore di vita tenuto durante il matrimonio e affermando che la convivenza, ancorché duratura, determina una disponibilità economica, senza che tuttavia risulti in qualche modo la esistenza di un modello di vita avente i caratteri della famiglia di fatto, anche con riferimento alla consistenza e alla continuità degli apporti di natura economica del convivente, che, lungi dall’essere bene individuati, siano stati meramente presunti (Cass., sentenza 12 marzo 2012, n. 3923);
– la circostanza che la ex moglie divorziata, beneficiaria di un assegno di divorzio, abbia partorito un figlio non costituisce elemento di prova di per sé sufficiente e idoneo a dimostrare l’esistenza di una situazione di convivenza more uxorio con l’altro genitore, avente nel tempo caratteri di stabilità e continuità tali da fare presumere che la stessa tragga da tale convivenza vantaggi economici che giustifichino la revisione dell’assegno medesimo (Cass., sent. 4 febbraio 2009, n. 2709).