DIVORZIO. LA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI VISITA NON AUTORIZZA LA SOSPENSIONE DELL’ASSEGNO

Pubblicato da il 10 novembre, 2017

Il padre non può sospendere l’assegno di mantenimento perché la moglie non gli permette di vedere le due figlie e comunque perché nel complesso «gli avevano fatto mancare l’affetto dovuto ad un marito e ad un padre, in quanto tutte e tre “lo avevano in odio». Lo ha stabilito la Sesta sezione civile della Cassazione, ordinanza 21688/2017, dichiarando inammissibile il ricorso dell’uomo contro la sentenza di condanna al risarcimento dei danni, pronunciata dalla Corte di appello di Palermo, per la mancata contribuzione alla vita familiare dal 1986 al 2002.
Nel ricorso, tra l’altro, l’ex marito aveva sostenuto che il giudice di secondo grado «nel confermare la sua condanna al risarcimento del danno, non avrebbe tenuto conto del fatto che egli non venne meno all’obbligo di pagamento al coniuge ed alle figlie dell’assegno, ma si limitò a sospendere il proprio adempimento “nel vano tentativo di indurre l’allora coniuge a non impedirgli di frequentare e vedere le sue figlie”».
La Suprema corte, però, afferma che «l’obbligo del coniuge separato di consentire la visita dei figli all’ex marito, e l’obbligo di quest’ultimo di corrispondere l’assegno di mantenimento, non vi è alcun sinallagma, di talché è arbitraria, e non idonea a far venir meno il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la “sospensione” dell’assegno divorzile, adottata unilateralmente quale strumento di coazione indiretta per indurre l’ex coniuge al rispetto degli impegni concernenti la frequentazione dei figli».
Inoltre, il padre ha sostenuto di aver correttamente adempiuto «sia pure in esito ad un giudizio penale», a tutti i propri obblighi nei confronti della ex moglie e delle figlie, «sicché non residuava alcun danno risarcibile in favore di queste ultime». Nel dichiarare inammissibile anche questo motivo la Cassazione ricorda che la Corte d’appello ha ritenuto sussistente «un pregiudizio non patrimoniale, per cui a nulla rileva la circostanza che il convenuto avesse tardivamente adempiuto ai propri obblighi di mantenimento». Infatti, conclude l’ordinanza, «tale adempimento tardivo poteva escludere l’esistenza del danno patrimoniale, ma non certo quella del danno non patrimoniale patito dalle odierne controricorrenti nel periodo di tempo intercorso tra la “sospensione” del pagamento dell’assegno divorzile ed il tardivo adempimento della relativa obbligazione».