FIGLI DA MANTENERE ANCHE SE MAGGIORENNI

Pubblicato da il 10 novembre, 2017

No alla revoca dell’obbligo di mantenere la figlia, anche se maggiorenne, «in quanto l’oggettiva e notoria situazione del mercato del lavoro, con tassi di disoccupazione elevatissimi tra i giovani, fa presuntivamente ritenere che la mancanza di lavoro sia incolpevole». Il Tribunale di Roma, con decreto della Prima sezione civile (giudice Velletti), affermare la particolare valenza dell’obbligo di ogni genitore verso i figli.

La pronuncia ricorda che il mantenimento da parte dei genitori deve continuare oltre la maggiore età dei figli, qualora questi non siano in grado di provvedere in modo autonomo alle proprie esigenze di vita. Per sottrarsi all’obbligo, il genitore deve dimostrare la raggiunta indipendenza economica del figlio o l’inerzia (colpevole) di questi «nel reperire idonea occupazione, è del genitore obbligato».

Partendo da queste premesse di diritto, la domanda di un padre – di vedersi sollevato dall’obbligo verso la figlia avuta da una precedente relazione – basata sulle proprie peggiorate condizioni fisiche che riducevano la capacità di fare straordinari e sulla necessità, sopravvenuta, di mantenere anche il nuovo figlio dopo il divorzio dalla madre dello stesso, non ha avuto un pieno accoglimento.

Il giudice rileva che l’onere del mantenimento dei figli non può dirsi cessato col raggiungimento della maggiore età, ma va verificato caso per caso «in modo da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura».

Nel caso in questione, la figlia ventunenne «ha terminato gli studi superiori ma, allo stato, non percepisce redditi, né il padre ha dimostrato l’inerzia della ragazza rispetto a concrete proposte di lavoro». Così la domanda paterna non è stata accolta, se non per una parte che ha effetti limitati: la “riduzione” dell’onere.

Il taglio è stato deciso valutando come dall’iniziale pronuncia, che aveva fissato l’onere del mantenimento della figlia, fossero nel frattempo, intervenute modifiche della situazione economico-lavorativa dell’onerato. Queste modifiche, secondo il giudice, giustificavano pienamente un ridimensionamento dell’obbligo della contribuzione in favore della figlia.

Di qui la diminuzione dell’assegno mensile a 250 euro, dalla data della decisione, fermo l’obbligo della corresponsione del 50% delle spese straordinarie.

Trib. Roma Sent. 16.06.2017.