SEPARAZIONE E DIVORZIO. OBBLIGO DI ASSISTENZA MATERIALE E DIFFERENZE NEI DUE ISTITUTI

Pubblicato da il 10 novembre, 2017

La Suprema Corte ribadisce la differenza fra il dovere di assistenza materiale fra coniugi nell’ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla c.d. “solidarietà post coniugale” nel giudizio di divorzio; nel primo caso il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione; al contrario gli aspetti di natura patrimoniale, nel caso di non addebitabilità della sentenza, non vengono meno , pur assumendo forme confacenti alla nuova situazione. La separazione personale a differenza dello scioglimento del matrimonio o della cessazione dei suoi effetti civili non elide la permanenza del vincolo coniugale e il dovere di assistenza materiale, in favore del coniuge che versa in una posizione economica deteriore e non è in grado, con i propri mezzi di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche dei coniugi, conserva la sua efficacia e la sua pienezza in quanto costituisce uno dei cardini fondamentali del matrimonio e non presenta alcuna incompatibilità con la situazione di separazione. Altrettanto, affermano i giudici, non può affermarsi in merito alla solidarietà post-coniugale alla base dell’assegno di divorzio. (Cass. civ. 10 maggio 2017, n. 11504).
Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 16 maggio 2017 n. 12196