IL PATRIMONIO EREDITARIO RICOMPRENDE RAPPORTI ATTIVI MA ANCHE PASSIVI

Pubblicato da il 6 dicembre, 2017

La nozione di patrimonio ereditario ha carattere universale, concernendo tutte le posizioni giuridiche facenti capo al de cuius, e si presta quindi a ricomprendere non solo i rapporti attivi ma anche quelli passivi, non potendosi escludere anche l’esistenza di una successione che sia caratterizzata solo dall’esistenza di debiti facenti capo al de cuius. Lo ha chiarito la sezione seconda civile della Suprema corte con la sentenza n. 4695 del 2017.

L’accettazione dell’eredità – Per il giudice di legittimità il vigente ordinamento giuridico non prevede una distinta accettazione dell’eredità a seconda del titolo della delazione (testamentaria o legittima), ma un solo diritto di accettazione che ha per oggetto il diritto alla eredità e non il titolo della delazione ereditaria, con la conseguenza che l’accettazione dell’eredità da parte del chiamato ab intestato, avendo per oggetto il diritto all’eredità e non il titolo della delazione ereditaria, estende i suoi effetti anche alla delazione testamentaria eventualmente dovuta alla successiva scoperta di un testamento, in relazione alla quale non è conseguentemente configurabile un’autonoma prescrizione del diritto di accettazione.

La disciplina in questione è finalizzata al perseguimento della certezza delle situazioni giuridiche e ispirata all’esigenza di cristallizzare in modo definitivo, dopo un certo lasso di tempo, la regolamentazione dei diritti ereditari tra le diverse categorie di successibili, in maniera da accordare tutela specifica a chi abbia accettato l’eredità devolutagli per legge o per testamento, e anche a chi, dopo aver accettato nel termine l’eredità legittima, abbia fatto valere un testamento successivamente scoperto, rispetto a chi non abbia potuto accettare l’eredità nel termine di prescrizione per mancata conoscenza della scheda testamentaria.